Detrazione del 55% per riqualificazione energetica edifici
Le spese per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2011 saranno detraibili
Sono agevolabili le spese sostenute per:
L’agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali, anche rurali, compresi quelli strumentali.
Destinatari della detrazione sono, analogamente agli anni precedenti, le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
È possibile usufruire della detrazione del 55% per singoli interventi sullo stesso edificio, anche quando tutti gli interventi sono riconducibili all’art. 1, comma 344 della Finanziaria 2007 ma sono autonomi cioè non sono prosecuzione dei precedenti
Il comma 344 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 consente infatti di detrarre dall’Irpef il 55% delle spese documentate, fino all’importo massimo di 100.000,00 euro, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di cui all’allegato C, n. 1), tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005 e ai valori decrescenti per gli anni dal 2007 al 2010 fissati dalla Finanziaria 2008.
Il comma 344 riguarda interventi di riqualificazione energetica riferiti all’intero fabbricato, che migliorino le prestazioni energetiche. Per questa tipologia di intervento, la norma non specifica quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste; di conseguenza, come chiarito con la Circolare 36/2007 dell’Agenzia delle Entrate, tale categoria può comprendere qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio (ad esempio la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale non espressamente agevolati).
Secondo le Entrate, un intervento può considerarsi autonomo sulla base di elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, dell’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività e il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori.
L'Agenzia spiega, inoltre, che, per fruire della detrazione del 55%, il contribuente deve essere in possesso dell’attestato di qualificazione energetica dell’edificio, dal quale risulti il fabbisogno energetico, e dell’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la corrispondenza dell'intervento effettuato ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa. Ogni intervento, pertanto, per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione indicata